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La circolazione stradale è statisticamente una delle cause generative di maggior danno. Quest'ultima e l'incremento degli episodi di malasanità ha determinato negli ultimi decenni uno sviluppo giurisprudenziale che ha profondamente cambiato il settore della responsabilità civile soprattutto con riguardo alle diverse tipologie di danno (danno biologico, danno non patrimoniale, danno da perdita di chance ecc.) e agli oneri di allegazione e prova che occorre di volta in volta soddisfare per domandarne il risarcimento in giudizio. Ciò premesso, soprattutto quando il danno è grave e complesso e dunque interessa non soltanto beni materiali, ma soprattutto la salute (o addirittura la vita stessa), con problematiche di lunga guarigione, di riabilitazione, di assistenza continua alla persona, d'invalidità permanente, di perdita della capacità lavorativa specifica o generica, di stravolgimento della vita quotidiana dell'infortunato e della sua famiglia, di perdita di un caro affetto e al tempo stesso di una fonte di sostentamento, l'ausilio attento e costante di un legale è pressoché imprescindibile (sia in sede civile che penale), unitamente al consiglio di un buon medico legale e all'eventuale supporto di altri professionisti tecnici. In realtà qualsiasi attività umana privata, lavorativa, professionale o imprenditoriale può essere fonte di danno, per il quale si è chiamati a rispondere se l'attività è stata svolta con consapevolezza di nuocere (dolo), in violazione di norme precauzionali o con negligenza, imperizia o imprudenza (colpa) e, talvolta, per l'attribuzione al soggetto da parte della legge di una speciale responsabilità sociale, così, ad esempio, quella di chi esercita attività pericolose, dei genitori per l'operato dei figli minorenni o dei “padroni” per i loro domestici (responsabilità oggettiva). Anche la proprietà, il possesso o la disponibilità di una cosa che causi lesione al diritto altrui può essere fonte di responsabilità civile, con obbligo di ripristino o risarcimento: si pensi al danno da cose in custodia (art. 2051 c.c.), al danno cagionato da animali (art. 2052 c.c.) e alla rovina di un edificio o altra costruzione (art. 2053 c.c.). Negli ultimi anni la responsabilità civile è entrata prepotentemente anche nel diritto di famiglia come strumento d'indennizzo oltreché di sanzione/deterrenza da opporre ai casi di violazione più grave e continuata degli obblighi di convivenza e solidarietà familiare. Lo Studio Comandini offre assistenza per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti e per la difesa da pretese e azioni altrui in tutte le eventualità sopra descritte e in ogni altra caso di lesione, infortunio e sinistro.
A ciò si aggiunga la recente introduzione da parte del Legislatore dei procedimenti di Mediazione avanti agli Organismi abilitati e di Negoziazione Assistita tramite Avvocati, come condizione di procedibilità per sottoporre queste tipologie di cause a Tribunali e Giudici di Pace.
A complicare il tutto l'eventualità che nel sinistro sia coinvolto un veicolo straniero assicurato all'estero o che la parte lesa sia un soggetto straniero che sia rimasto vittima di un incidente stradale o altro illecito nel territorio nazionale.
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